Si tratta invece di esaminare se il fatto di avere personalmente apposto delle aggiunte sui vaglia cambiari, permetta di concludere che PI 1 si sia reso colpevole di falsità in documenti” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 5). Ha altresì esposto che “(…) non è possibile ritenere che, modificando i titoli in questione, PI 1 abbia intenzionalmente falsificato i documenti allo scopo di conseguire un illecito vantaggio rispettivamente profitto” e che “quanto (…) esposto vale naturalmente anche in relazione alla posizione dell’avv. __________ (…)” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 6). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.