b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, sostenendo in particolare che “nel caso in discussione è innegabile che i titoli sono stati modificati dal denunciato PI 1 “, rilevando contestualmente che “se tali modifiche siano o meno possibili in base al diritto delle obbligazioni non è materia in discussione in questa sede. Si tratta invece di esaminare se il fatto di avere personalmente apposto delle aggiunte sui vaglia cambiari, permetta di concludere che PI 1 si sia reso colpevole di falsità in documenti” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 5).