{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-274_2004-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43025&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "263154b0d2870ac026349d5238b7f11a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:43", "Checksum": "62a62609c7658c28d4391d7d6148f4ad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n\nOltre a ciò, occorre che l’autore persegua l’indebito profitto, rispettivamente il danneggiamento, mediante l’inganno (DTF 101 IV 59). Egli deve avere l’intenzione, o perlomeno accettare l’idea, di (far) utilizzare, nell’ambito dei rapporti giuridici, il documento come autentico, rispettivamente come vero (DTF 121 IV 223; DTF 101 IV 59; DTF 95 IV 73; B. CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Secondo il Tribunale federale è dato uso ingannevole del documento, allorquando esso viene messo in circolazione giuridica (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; DTF 101 IV 59; cfr. anche BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Non è necessario che la persona venga effettivamente indotta in inganno (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; ; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP). La consumazione della falsità in documenti non presuppone l’uso del documento falso, ma è sufficiente la messa in pericolo del bene giuridico (G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 21; DTF 95 IV 73 e 74).\nNel caso in esame pure questo presupposto appare adempiuto, avendo il denunciato evidentemente accettato l’idea di utilizzare i vaglia cambiari modificati come documenti autentici, rispettivamente veri, dal momento in cui egli li ha modificati fino alla riunione del 23.9.1998, senza aver ottenuto il consenso da parte di __________ __________.\nLa fattispecie merita pertanto approfondimento istruttorio, a prescindere dalla disponibilità di nuove prove da assumere o di prove già acquisite da approfondire, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza. La conclusione cui è giunto il procuratore pubblico secondo cui “(…) non è possibile considerare adempiuti gli elementi soggettivi del reato di falsità in documenti a carico del denunciato PI 1” (cfr. decreto di non luogo a procedere 20.6.2003, p. 2) non è corretta, ritenuto che dagli atti emergono sufficienti indizi a carico del denunciato in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 251 CP.\n6. Occorre infine evidenziare che dai verbali d’interrogatorio delle parti è emerso che __________ __________ ha saldato la prima rata del debito di fr. 110'000.--, che originariamente e fino alla riunione del 23.9.1998 era un suo debito personale, prelevando l’importo di fr. 10'000.-- dalla IS 1, sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 4.6.2004 della Pretura del Distretto di __________. Analogamente, concludendo le due convenzioni nelle quali la società istante risultava debitrice, in mancanza di una valida controprestazione, ha eventualmente danneggiato la società. Questi comportamenti vanno approfonditi sia nel contesto dell’art. 158 CP, sia in relazione ai reati fallimentari.\n7. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta.\n§ Di conseguenza:\n1.1. Il decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 è annullato nei confronti di __________ PI 1, __________.\n1.2. Nei confronti di __________ PI 1, __________, è promossa l’accusa per titolo di falsità in documenti.\n1.3. L’istruzione del processo ha luogo per opera di un altro procuratore.\n2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla IS 1 in liquidazione, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}