{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-274_2004-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43025&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "263154b0d2870ac026349d5238b7f11a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:43", "Checksum": "62a62609c7658c28d4391d7d6148f4ad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n\nNonostante il loro disaccordo iniziale, __________ e __________ __________ successivamente non si sono tuttavia opposti alle modifiche apportate ai due vaglia cambiari. Avevano inoltre discusso con la controparte di allestire una convenzione poi preparata e sottoscritta dalle parti il 22.10.1998, mediante la quale la società si è, tra l’altro, dichiarata debitrice nei confronti di __________ PI 1 di fr. 100'000.--, modificata poi in data 31.7.2000 (cfr., al proposito, considerando 3). __________ __________ ha inoltre affermato di non aver più sollevato la questione al momento della sottoscrizione delle due convenzioni e di aver provveduto a saldare una parte del debito - come del resto si evince dalle stesse - approvando quindi il contenuto dei due vaglia cambiari (cfr. verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; AI 1 - doc. D e doc. E, copia convenzioni del 22.10.1998 e del 31.7.2000). Egli ha sempre contestato l’esistenza di un accordo preventivo per la modifica dei due vaglia cambiari. Ciò pare confermato da quanto esposto al considerando 3, con riferimento allo scritto 13.5.1998 dell’avv. __________, dal quale emerge la volontà del denunciato di procedere nei confronti della persona di __________ __________ e non nei confronti della IS 1. Dal contenuto del successivo scritto 14.9.1998 non si può concludere che esisteva un accordo tra le parti, secondo cui per il debito in questione doveva rispondere la società in sostituzione di __________ __________ (cfr. doc. A allegato al suo verbale di interrogatorio 5.9.2001). Questa tesi è del resto stata confermata anche dall’avv. __________ dinanzi al magistrato inquirente (cfr. verbale d’interrogatorio 13.11.2001, p. 2).\nDal contenuto di questi scritti e dagli atti si può concludere che il denunciato abbia apportato le modifiche dattiloscritte sui vaglia cambiari senza alcun consenso da parte di __________ __________. Appare inoltre che il denunciato, dal momento in cui ha apportato queste modifiche ai titoli fino all’incontro del 23.9.1998, in cui __________ __________, ha infine accettato il fatto che la società divenisse debitrice in sua vece, abbia realizzato un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 251 CP.\nSi evidenzia al proposito che secondo il Tribunale federale la falsità in documenti è un cosiddetto “abstraktes Gefährdungsdelikt”: il bene giuridico protetto dall’art. 251 CP è la fiducia manifestata nell’ambito della circolazione giuridica mediante un documento quale mezzo probatorio, rispettivamente la buona fede nell’ambito della circolazione giuridica (DTF 129 IV 58 e riferimenti; DTF 109 Ia 346 e riferimenti). Questo vale a maggior ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l’aspetto documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato.\nOra, nel caso in esame il denunciato ha alterato i vaglia cambiari - che sono da considerarsi quali documenti (veri) ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP -, senza il preventivo o contestuale consenso di __________ __________, che li aveva compilati a mano e firmati, a titolo personale, il 3.7.1996, rispettivamente il 27.12.1996 (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 di __________ PI 1, p. 2; vaglia cambiari del 3.7.1996 e del 27.12.1996, in originale, contenuti nella busta dell’inc. __________ della Pretura di __________). Egli, in tal modo, ha apportato una modifica sostanziale a questi documenti, siccome il loro contenuto non coincide più con quanto espresso originariamente da __________ __________: ha modificato il debitore dell’obbligazione incorporato nelle due cartevalori. Con le modifiche dattiloscritte risulta che la IS 1 è la debitrice dell’importo complessivo di fr. 110'000.--, ciò che però non corrisponde alla volontà iniziale di __________ __________ (cfr., al proposito, BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ad art. 251 CP).\nDagli atti appare inoltre che - dal profilo soggettivo - il denunciato sapeva di creare un documento falso con le modifiche apportate. Egli ha pure agito nell’intenzionalità di procacciarsi un indebito profitto - ove, di principio, é sufficiente ogni miglioramento di posizione (“jede Besserstellung”), sia essa di natura patrimoniale o sia essa di altra natura (DTF 129 IV 58; DTF 118 IV 259; 74 IV 56; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 93 ad art. 251 CP); l’indebito profitto, inoltre, non richiede né l’intenzionalità di danneggiare né una punibilità autonoma del conseguimento del profitto (DTF 129 IV 58 e riferimenti) -, ritenuto che era al corrente del fatto che __________ __________ aveva problemi finanziari e si era “(…) preoccupato di sapere con quale patrimonio __________ avrebbe garantito il pagamento”, informandosi pure presso un istituto bancario che gli ha “(…) comunicato che la procedura esecutiva nei confronti di una persona giuridica è più veloce di quella nei confronti di una persona fisica” e che “per questo motivo evidentemente ritenevo interessante che fosse la IS 1 a rispondere per l’emissione delle cambiali”, allo scopo di migliorare manifestamente la sua posizione finanziaria mediante la sostituzione del debitore (verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del denunciato, p. 2 e 4)."}