{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-274_2004-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43025&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "263154b0d2870ac026349d5238b7f11a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:43", "Checksum": "62a62609c7658c28d4391d7d6148f4ad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n\nL'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo a' sensi dell'art. 110 n. 5 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 16 e ss. ad art. 251 CP). Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta \"menzogna scritta\" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) o per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (cfr. decisione TF 6S.89/2003 del 5.5.2003; DTF 123 IV 132 e 123 IV 61; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 8 ad art. 251 ss. CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, n. 12 § 35). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva, qualora il documento non sia solo inveritiero, ma contraffatto, perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell'autore, ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso (REP. 1995, 87). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura ad esempio è impropria in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano da un determinato autore. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento dispone, in particolare a dipendenza della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332 e 121 IV 131).\nDal profilo soggettivo, il citato reato presuppone che l'autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18 cpv. 2 CP, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).\n3. Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta in particolare che:\n4. Giova preliminarmente rilevare che, come esposto, l’istante, nel petitum, postula l’accoglimento dell’istanza e che sia aperto formalmente un procedimento penale solo nei confronti di __________ PI 1. L’istanza non propone l’accusa nei confronti dell’altra persona oggetto del decreto: né il testo dell’istanza, né gli atti forniscono, allo stadio attuale dell’inchiesta, elementi di sospetti a suo carico, ritenuto peraltro come __________ PI 1 ammetta di aver operato l’alterazione del documento.\nCome detto, l’istante postula l’accoglimento dell’istanza e l’apertura di un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia chiedere di promuovergli l’accusa, e senza precisare per quale ipotesi di reato, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b CCP. Dalla lettura del gravame emerge in ogni caso che l’istante ritiene giustificata l’apertura di un procedimento a carico del denunciato per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).\n5. Dagli atti, in particolare dai verbali d’interrogatorio del Ministero pubblico, appare pacifico che il denunciato abbia apportato delle modifiche ai due vaglia cambiari che inizialmente erano stati compilati a mano, senza alcun testo dattiloscritto e mediante i quali __________ __________ si era impegnato personalmente a versare al denunciato la somma complessiva di fr. 110'000.-- entro il __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 11.12.2001 del denunciato, p. 2 e 3). __________ PI 1 ha modificato il contenuto dei vaglia cambiari nel senso che la IS 1 divenisse debitrice del suindicato importo in sostituzione della persona fisica __________ __________. Questa modifica sarebbe stata da lui apportata in base ad un accordo che sarebbe stato convenuto con __________ __________ in occasione di un precedente incontro a __________.\nNel corso dell’incontro tenutosi il __________ - al quale erano presenti il denunciato ed il suo allora legale avv. __________, __________ __________ unitamente al suo allora patrocinatore avv. __________ ed al figlio __________ __________ - __________ __________ ha notato questa modifica e non ha condiviso il fatto che la società divenisse debitrice di quell’importo, circostanza del resto confermata da suo figlio e dal suo allora legale avv. __________ (verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 4; verbale d’interrogatorio 5.9.2001 di __________ __________, p. 3 e 4; verbale d’interrogatorio 13.11.2001 dell’avv. __________ __________, p. 2 e 4)."}