{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-274_2004-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43025&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "263154b0d2870ac026349d5238b7f11a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:43", "Checksum": "62a62609c7658c28d4391d7d6148f4ad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n\nL’istante dopo aver esposto i fatti, asserisce in particolare che “(…) la sostituzione dell’emittente/debitrice operata dal denunciante sui vaglia è avvenuta senza il preventivo accordo della denunciante (…)” e che “è (…) stato dimostrato che in occasione dell’incontro del __________ l’amministratore unico della denunciante si è dovuto piegare al fatto compiuto e alle minacce di una procedura esecutiva cambiaria contro la società IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 5). A suo giudizio, il magistrato inquirente avrebbe dovuto riconoscere che “(…) il denunciato aveva già consumato l’infrazione (…) poiché è in occasione dell’incontro del __________ che” egli “(…) ha fatto uso del documento contraffatto presentandolo alla denunciante ai sensi dell’art. 251 cpv. 1 CPS (DTF 120 IV 131)” e che “il fatto che il reato sia stato consumato, e la vittima abbia ceduto alla pressione delle paventate e minacciate conseguenze esecutive, non può essere ritenuta circostanza inibitoria della natura penale del precedente comportamento” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 6). Ritiene altresì che lo scritto 13.5.1998 (cfr., al proposito, AI 1 - doc. C) comprova che tra “(…) il signor __________ e il denunciato non si è mai discusso della sostituzione dell’emittente/debitore dei vaglia” e che il medesimo, unitamente allo scritto 14.9.1998 (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di interrogatorio 5.9.2001 di __________), “(…) smentisce il denunciato che dice di aver modificato i vaglia prima della data (__________) di scadenza (…)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 7 e 8). A sua mente questi scritti “(…) dimostrano che con certezza fino a pochi giorni prima dell’incontro del __________ (…) non esisteva alcun accordo in merito all’assunzione del debito da parte della IS 1”, che “(…) il denunciato ha operato la contraffazione senza l’accordo della denunciata (recte: denunciante) alla quale ha presentato i vaglia contraffatti” e che “il denunciato ha quindi fatto uso di un documento da lui stesso falsificato ai sensi dell’art. 251 CPS” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 9). Assevera pure che “i fatti hanno dimostrato che (…) la sostituzione è avvenuta senza l’accordo della denunciante”, “(…) è stata conosciuta dal denunciante solo in occasione dell’incontro del 23.09.1998” e “(…) aveva lo scopo di migliorare la posizione economica e creditizia del denunciato, in particolare egli ha così inteso garantirsi sul patrimonio della IS 1 poiché questa presentava miglior garanzia del signor __________ personalmente (interrogatorio PI 1)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 10 e 11). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. Giusta l'art. 251 CP si rende colpevole di falsità in documenti chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento."}