{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-274_2004-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43025&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "263154b0d2870ac026349d5238b7f11a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:43", "Checksum": "62a62609c7658c28d4391d7d6148f4ad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2004 60.2002.274\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. accoglimento.  promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 11/14.8.2001 nei confronti di ____________________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) e dell’avv. __________ __________ __________, __________, per titolo di falsità in documenti; |\npremesso che l’istanza di promozione dell’accusa riguarda solo __________ PI 1;\nrichiamate le osservazioni 16.9.2002 del procuratore pubblico e 23/24.9.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\npreso atto dello scritto 27.9.2002 dell’istante quale allegato di replica, che non è stato intimato alle parti per formulare ulteriori osservazioni, ritenuto che essa contesta soltanto le argomentazioni esposte dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 11/14.8.2001 la IS 1, con sede a __________ - ora in liquidazione e sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del distretto di __________ del __________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________) -, rappresentata dal suo amministratore unico __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ __________ __________ e di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, asserendo sostanzialmente che i denunciati avrebbero falsificato e utilizzato, a scopo di inganno, due vaglia cambiari emessi da __________ __________ il 3.7.1996, rispettivamente il 27.12.1996 a favore di __________ PI 1 (cfr., al proposito, AI 1, denuncia penale 11/14.8.2001).\nb. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, sostenendo in particolare che “nel caso in discussione è innegabile che i titoli sono stati modificati dal denunciato PI 1 “, rilevando contestualmente che “se tali modifiche siano o meno possibili in base al diritto delle obbligazioni non è materia in discussione in questa sede. Si tratta invece di esaminare se il fatto di avere personalmente apposto delle aggiunte sui vaglia cambiari, permetta di concludere che PI 1 si sia reso colpevole di falsità in documenti” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 5). Ha altresì esposto che “(…) non è possibile ritenere che, modificando i titoli in questione, PI 1 abbia intenzionalmente falsificato i documenti allo scopo di conseguire un illecito vantaggio rispettivamente profitto” e che “quanto (…) esposto vale naturalmente anche in relazione alla posizione dell’avv. __________ (…)” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2002, p. 6). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede che l’istanza venga accolta e che “di conseguenza è aperto formalmente un procedimento penale contro __________ PI 1 che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da IS 1 in data 11.08.2001, dal Procuratore Pubblico Avv……….” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 15)."}