debito 23.4.2002, p. 11, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1). 3. Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua tempestività e la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e senza indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,