qualsiasi collaborazione e soprattutto di stipulare il contratto di data 2.3.2000 - avrebbe dovuto e potuto, come in seguito ha fatto senza particolari difficoltà, chiedere informazioni sulla sua persona (doc. U, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1). Ciò posto, si deve concludere per l'assenza di seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 146 CP (ciò che di conseguenza rende superfluo l'esame degli altri presupposti della citata disposizione):