Ciò gli avrebbe infatti permesso di valutare la portata del contratto ed in particolare la serietà di controparte al proposito (cfr., con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto, decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004). Un accertamento inteso a verificare la bontà delle affermazioni del denunciato con riferimento al valore degli attivi della predetta società - che avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile.