b. Con decisione 18.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto sostanzialmente che - "(…) a prescindere dal fatto che dalla denuncia non si evince dove siano avvenuti i fatti oggetto del contendere (e pertanto non risulta possibile appurare la competenza territoriale di questo Ministero pubblico), (…)" (decreto di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 1) - appare "(…) evidente che, nel caso di specie, non sono dati gli estremi per giustificare l'apertura di un procedimento penale a carico di __________ PI 1 per titolo di truffa, in quanto non vi sono elementi per poter ritenere che il denunciato abbia indotto il denunciante