{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-239_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42856&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4018e622d01086b86d4246ebf97c9b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:21", "Checksum": "cdd50c743403ad6bea7cd35b215b1a53", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa.\n\n2.2.\nL'istante ritiene che il denunciato l'abbia astutamente ingannato in relazione al valore di __________; il fatto che \"sin dall'inizio egli aveva chiaramente l'intenzione di ingannare il denunciante\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 4) sarebbe dimostrato dagli attestati di carenza beni a suo carico.\nCome detto, l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza: ora, l'importanza economica dell'operazione di cui al contratto 2.3.2000 imponeva all'istante - che peraltro si professa \"imprenditore indipendente\" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) - di approfondire la situazione patrimoniale della citata società, perlomeno pretendendo - quale elementare misura di cautela - il bilancio (e verificandolo) ed eventualmente ordinando l'allestimento di una perizia o domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Ciò gli avrebbe infatti permesso di valutare la portata del contratto ed in particolare la serietà di controparte al proposito (cfr., con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto, decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004). Un accertamento inteso a verificare la bontà delle affermazioni del denunciato con riferimento al valore degli attivi della predetta società - che avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile. __________ IS 1 non sostiene del resto che il denunciato abbia messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici. Neppure si può ritenere che tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per il denunciato, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine: al contrario, l'istante afferma che \"d'altronde a poco a poco all'attore (__________IS 1) cominciarono a sorgere i primi dubbi sull'efficienza del signor PI 1. A partire dalla primavera del 1998 (ossia ben prima della conclusione del contratto 2.3.2000) egli ad esempio aveva tentato a più riprese di essere presente agli incontri con esponenti della __________ o della __________. Più tardi gli divenne chiaro che questo veniva sistematicamente impedito dal convenuto (__________PI 1) con degli espedienti, che ad una considerazione ex post dovevano rilevarsi non pertinenti\" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 9, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1). Considerato inoltre che a fine 1999 ha revocato la \"procura generale\" a favore del denunciato (doc. S, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1), è sorprendente che nel 2000 firmi il contratto senza la minima verifica. Il fatto che \"il convenuto aveva un modo di lavorare molto puntiglioso e nelle piccole cose, soprattutto in quelle facilmente verificabili si mostrava molto corretto, per esempio una volta restituì la metà del prezzo per il biglietto del treno __________, che l'attore gli aveva rimborsato, dicendo che possedeva l'abbonamento a mezza tariffa\", che \"(…) si mostrava molto attento anche nei confronti della famiglia dell'attore, per esempio componendo una poesia per la nascita del figlio\" e che \"egli lavorò anche con molta efficienza ad alcuni punti secondari necessari alla realizzazione del progetto nel suo insieme\" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 7 s., allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) non appaiono quindi circostanze atte a fondare un particolare rapporto di fiducia tra le parti. L'istante ha peraltro conosciuto il denunciato tramite un'inserzione su un giornale (\"Ad un'inserzione fatta sulla __________ per l'acquisto di una società, si annunciò il signor __________ PI 1\", petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 6, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1), per cui - prima di intraprendere una qualsiasi collaborazione e soprattutto di stipulare il contratto di data 2.3.2000 - avrebbe dovuto e potuto, come in seguito ha fatto senza particolari difficoltà, chiedere informazioni sulla sua persona (doc. U, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).\nCiò posto, si deve concludere per l'assenza di seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 146 CP (ciò che di conseguenza rende superfluo l'esame degli altri presupposti della citata disposizione): il comportamento superficiale dell'istante in merito alla sottoscrizione del contratto esclude infatti - anche nell'ipotesi in cui il valore di __________ effettivamente non corrispondesse all'importo che il denunciato gli avrebbe esposto - un inganno astuto al proposito, come dimostra del resto l'affermazione secondo cui \"anche senza consultare la contabilità, l'attore si accorse subito che questa società non aveva praticamente alcun patrimonio\" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 11, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).\n3. Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua tempestività e la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e senza indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera.\nTassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia"}