{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-239_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42856&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4018e622d01086b86d4246ebf97c9b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:21", "Checksum": "cdd50c743403ad6bea7cd35b215b1a53", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.239\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 18.7.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 10/15.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa; |\nrichiamate le osservazioni 7/8.8.2002 del magistrato inquirente e 7/9.8.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 10/15.7.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa in relazione al contratto di data 2.3.2000 inerente la cessione a suo favore della quota di partecipazione di 19/20 della ora sciolta __________, __________, per fr. 900'000.-- ed al fatto che il denunciato - che si sarebbe impegnato, fin dal 1997, nei suoi confronti \"(…) con la promessa di lavorare alla realizzazione del progetto di creare una banca e per questo riceveva uno stipendio di fr. 10'000.-- mensili\" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 6, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) - gli avrebbe fatto credere, contrariamente al vero, che detta società avesse attivi per fr. 1'500'000.-- (doc. F e G, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).\nb. Con decisione 18.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto sostanzialmente che - \"(…) a prescindere dal fatto che dalla denuncia non si evince dove siano avvenuti i fatti oggetto del contendere (e pertanto non risulta possibile appurare la competenza territoriale di questo Ministero pubblico), (…)\" (decreto di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 1) - appare \"(…) evidente che, nel caso di specie, non sono dati gli estremi per giustificare l'apertura di un procedimento penale a carico di __________ PI 1 per titolo di truffa, in quanto non vi sono elementi per poter ritenere che il denunciato abbia indotto il denunciante ad acquistare la quota parte del pacchetto azionario della società __________ con inganno astuto ed al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, così come previsto invece dall'art. 146 CPS\"; ha inoltre rilevato che \"(…) sebbene la natura civile di una causa non escluda la tutela penale, l'oggetto del diritto penale è ben diverso da quello del diritto civile\" e che \"la tutela della giustizia penale può infatti essere chiesta unicamente allorquando sussistono seri indizi di reato\" (decreto di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 2).\nc. Con istanza 5/6.8.2002 __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, sostenendo che a carico di quest'ultimo \"(…) esistevano, al momento della conclusione del contratto di compera e vendita del 2 marzo 2000, 32 attestati di carenza beni per un valore complessivo di oltre fr. 600'000.--\", che \"perciò la partecipazione venduta da lui per fr. 900'000.-- era evidentemente considerata priva di qualsiasi valore, sia dall'Ufficio esecuzione che dai creditori\", che \"al denunciante il denunciato aveva fatto credere che la partecipazione aveva allora all'incirca un valore di fr. 1'500'000.--\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 3) e che \"sin dall'inizio egli aveva chiaramente l'intenzione di ingannare il denunciante\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 4).\nd. Delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1."}