MP 2001.8889). A prescindere da ciò, il sequestro di ulteriore documentazione bancaria, segnatamente l’eventuale corrispondenza intercorsa tra i denunciati e la banca verosimilmente non potrebbe che confermare la tesi dei denunciati in relazione alla causale del versamento. Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP. 6. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,