La cosa mobile altrui o il valore patrimoniale devono essere affidati all'autore: questi deve cioè aver ricevuto la cosa per farne un determinato uso nell'interesse altrui o per conservarla a disposizione di chi l'ha affidata (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ss. 20 ss. ad art. 138 CP; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 36 ss. ad art. 138 CP); i valori patrimoniali possono essere stati affidati all'autore dalla vittima o da un terzo (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP).