permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110). 2. Giusta l'art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP è punito per appropriazione indebita con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli. Il reato presuppone l'esistenza di una cosa mobile altrui (cfr. S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 138 CP;