Da ciò l’inconsistenza della versione resa dai denunciati e la fedefacenza di quella esposta in denuncia” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Asseverano inoltre che il procuratore pubblico invece “(…) di limitarsi ad asserire che manca una prova della causale del versamento (…) ben avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio dei denunciati chiedendo loro a che titolo hanno prelevato l’importo versato dal denunciato (recte denunciante) ritenuto che questi non aveva alcun obbligo di risarcimento nei loro confronti” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4).