punto, occorre riconoscere che l’unico dato incontrovertibile è dato dall’accredito sui conti dei qui denunciati degli importi menzionati in denuncia”, che “in questo senso questi fondi sono entrati a far parte del patrimonio di PI 2 e PI 1 e non vi sono indizi tali per ritenere che essi fossero stati in qualche modo affidati in vista di uno scopo particolare” e che “le versioni fornite dalle parti sono divergenti e non sembrano esistere altri mezzi di prova atti a suffragare l’una o l’altra tesi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 2). e. Con il presente tempestivo gravame