d. Con decisione 10.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “(…) riguardo la causale di questi versamenti e le intese pattuite al riguardo, non esistono prove documentali”, che “secondo IS 1 (stando a quanto da lui dichiarato nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti), era stato pattuito che i fondi da lui messi a disposizione non avrebbero dovuto essere prelevati”, mentre che “secondo i qui denuncianti (recte denunciati), invece, questi versamenti erano intesi a rimborsare la perdita verificatasi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 1). Ha poi esposto che “a questo