{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-216_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43027&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e34c8b3c103bb3f3b7cb0892a6021dd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:24", "Checksum": "e69890846bbc23279ed7a993b556328a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.\n\n4.4.\nSi rileva infine che gli istanti, oltre a non indicare seri e concreti indizi di commissione di reato emergenti dagli atti, non si confrontano con i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione di cui all’art. 138 CP. Essi, in particolare, non comprovano che i denunciati abbiano violato il rapporto di fiducia appropriandosi dell’importo complessivo di __________ __________, che abbiano utilizzato questo denaro contrariamente alle istruzioni ricevute e tantomeno hanno dimostrato che essi abbiano agito intenzionalmente ed in un progetto di indebito arricchimento. Per il che, la questione non merita ulteriore approfondimento.\n5. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 6P.109/2003 del 16.1.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\nLa questione merita tuttavia una precisazione.\nGli istanti rimproverano al procuratore pubblico di non aver assunto determinate prove. Asseriscono che questi avrebbe potuto interrogare i denunciati domandando loro in base a quale titolo essi hanno prelevato l’importo in questione. La loro audizione non porterebbe in ogni caso ad una diversa conclusione, ritenuto che essi non farebbero altro che ribadire la loro versione dei fatti.\nA giudizio degli istanti, inoltre, il magistrato inquirente “(…) non ha - a torto - dato seguito alla richiesta di misure urgenti chieste dai denuncianti di sequestrate tutta la documentazione bancaria, ivi compresa la corrispondenza tra banca e clienti e viceversa; richiesta volta proprio a comprovare la causale del versamento” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 3). Occorre al proposito rilevare che il magistrato inquirente nel corso della procedura di cui all’inc. __________, segnatamente in data 23.4.2002 ed in data 24.4.2002 ha dato, tra l’altro, ordine alla __________ di __________ e di __________ di identificare le relazioni bancarie __________ e __________ e di trasmettere diversa documentazione in relazione a detti conti (cfr., al proposito, AI 9, scritto 23.4.2002 e AI 10, 24.4.2002). Il 23.4.2002 la Polizia ha inoltre eseguito gli ordini di perquisizione e di sequestro presso la __________, __________, e presso l’abitazione di __________ IS 1 (cfr. AI 11, rapporto d’esecuzione 24.4.2002). Appare quindi che tutta la documentazione inerente i suindicati conti è agli atti (cfr. inc. MP 2001.8889). A prescindere da ciò, il sequestro di ulteriore documentazione bancaria, segnatamente l’eventuale corrispondenza intercorsa tra i denunciati e la banca verosimilmente non potrebbe che confermare la tesi dei denunciati in relazione alla causale del versamento.\nVisto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.\n6. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, e della IS 2, __________, che rifonderanno, in solido, a __________ PI 1, __________, e a __________ PI 2, __________,\nfr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}