{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-216_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43027&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e34c8b3c103bb3f3b7cb0892a6021dd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:24", "Checksum": "e69890846bbc23279ed7a993b556328a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.216\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. appropriazione indebita.\n\n\nd. Con decisione 10.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “(…) riguardo la causale di questi versamenti e le intese pattuite al riguardo, non esistono prove documentali”, che “secondo IS 1 (stando a quanto da lui dichiarato nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti), era stato pattuito che i fondi da lui messi a disposizione non avrebbero dovuto essere prelevati”, mentre che “secondo i qui denuncianti (recte denunciati), invece, questi versamenti erano intesi a rimborsare la perdita verificatasi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 1). Ha poi esposto che “a questo punto, occorre riconoscere che l’unico dato incontrovertibile è dato dall’accredito sui conti dei qui denunciati degli importi menzionati in denuncia”, che “in questo senso questi fondi sono entrati a far parte del patrimonio di PI 2 e PI 1 e non vi sono indizi tali per ritenere che essi fossero stati in qualche modo affidati in vista di uno scopo particolare” e che “le versioni fornite dalle parti sono divergenti e non sembrano esistere altri mezzi di prova atti a suffragare l’una o l’altra tesi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 2).\ne. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e IS 2 chiedono, in via principale, che l’istanza sia accolta, che il decreto di non luogo 10.7.2002 a procedere sia annullato e che l’istruzione formale del processo abbia luogo per opera di altro procuratore pubblico; in via subordinata, che il decreto di non luogo a procedere 10.7.2002 sia annullato e che pertanto sia ordinata la riapertura e la completazione delle informazioni preliminari “(…) nel senso che al Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer è fatto ordine di procedere alle indagini preliminari come ai considerandi” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 6 e 7).\nGli istanti, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, contestano le conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asserendo che “(…) la fattispecie evidenzia la sussistenza di concreti indizi a conferma che i denunciati si sono resi colpevoli del reato di appropriazione indebita. Tanto da pretendere che il Magistrato esperisca gli atti istruttori necessari perlomeno per chiarire a che titolo è stato versato, sui conti dei denunciati, l’importo di complessivi __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 3). Circa l’argomentazione del magistrato inquirente secondo cui le versioni fornite dalle parti sono divergenti, precisano che “(…) quanto asserito dal denunciante è suffragato dal versamento del noto importo con l’intento di acquistare titoli e recuperare in tal modo la perdita conseguita, mentre le affermazioni dei denunciati risultano manifestamente inveritiere”, evidenziando altresì che “(…) come confermato dalla decisione di non luogo a procedere NLP __________ dell’11 luglio 2002 e dalla documentazione bancaria inerente le modalità con cui è stato disdetto il rapporto di mandato di gestione esterno tra il signor __________ IS 1 e la __________ (…), il denunciante ha gestito in modo del tutto lecito, sia penalmente che civilmente, gli averi dei denunciati e non aveva quindi alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché. Da ciò l’inconsistenza della versione resa dai denunciati e la fedefacenza di quella esposta in denuncia” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Asseverano inoltre che il procuratore pubblico invece “(…) di limitarsi ad asserire che manca una prova della causale del versamento (…) ben avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio dei denunciati chiedendo loro a che titolo hanno prelevato l’importo versato dal denunciato (recte denunciante) ritenuto che questi non aveva alcun obbligo di risarcimento nei loro confronti” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Ritengono infine che “(…) il decreto impugnato sembra rifarsi a principi di diritto civile ponendo l’onere della prova a carico dell’istante omettendo di considerare che l’apertura di un procedimento penale si giustifica già allorquando dagli atti oppure, nel caso di specie, dalle allegazioni dei denunciati, emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato (Rep. 1987, pag. 262)” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 5). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato inquirente e di __________ PI 1 e __________ PI 2, si dirà, laddove necessario, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio."}