la tesi dell'istante secondo cui "l'astuzia si รจ concretizzata quando il PI 1 e il suo legale hanno sottaciuto al pretore di aver alterato il documento originale che comprovava il pagamento dell'acconto" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4) appare pertanto infondata, essendo note al giudice civile le versioni delle parti al proposito ed attestando lo scritto incriminato sia la dicitura sia la cancellazione (eseguita in modo unilaterale). Non si impone quindi di approfondire il caso, segnatamente confrontandosi con gli ulteriori presupposti di cui alla disposizione in questione. 4.