Per il che, il pretore - al momento della produzione del predetto contratto - era a conoscenza dell'istoriato dell'annotazione: la tesi dell'istante secondo cui "l'astuzia si รจ concretizzata quando il PI 1 e il suo legale hanno sottaciuto al pretore di aver alterato il documento originale che comprovava il pagamento dell'acconto" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4) appare pertanto infondata, essendo note al giudice civile le versioni delle parti al proposito ed attestando lo scritto incriminato sia la dicitura sia la cancellazione (eseguita in modo unilaterale).