Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP; cfr. anche, in relazione alla truffa processuale, DTF 122 IV 197).