La circostanza che lo scritto sarebbe stato esibito ad agenti della Polizia cantonale, intervenuti su richiesta dell'istante il 30.7.1999, appare pertanto irrilevante. La medesima conclusione si impone in relazione alla fattura di cui al doc. Q - che non avrebbe indicato i contestati acconti (allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) -, essa non possedendo, di principio, una garanzia oggettiva sufficiente per costituire una falsità ideologica in documenti (cfr., al proposito, DTF 121 IV 131; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 65 ad art. 251 CP).