2.1. Giusta l'art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP). 2.2.