b. Con decisione 1.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…) per quanto attiene all'asserito versamento della somma di complessivi Frs. 6'000.--, dagli atti non emergono elementi che permettano di ritenere che il pagamento sia effettivamente avvenuto, (…)", che "le versioni rese dalle parti a questo riguardo sono completamente discordanti", che "a prescindere dal fatto che vi sono seri indizi per ritenere che la riga incriminata sia stata tracciata effettivamente da terzi (e non dal denunciato), così come da lui sostenuto (cfr. deposizione testimoniale dell'avv. __________ __________ del 19.6.2002), non è