{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-211_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42870&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bd8fdc3fcdb237e602b68ff8d8828e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:42", "Checksum": "691a8562d72cbe3068a2e06d28587953", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.\n\n3.2.\nOra, con riferimento a detta ipotesi accusatoria l'istante afferma che \"PI 1 ha evidentemente indotto il suo legale, con il suo racconto, a cancellare la ricevuta e cosa grave ha prodotto il documento in causa senza spiegare al pretore chi e quando aveva alterato il documento. Così facendo ha ingannato il pretore su un fatto essenziale della lite inducendolo ad una sentenza per lui favorevole\" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4). A torto. Dagli atti, e segnatamente dal verbale di udienza 17.9.1999 nella causa possessoria promossa davanti alla Pretura della giurisdizione di __________ da __________ IS 1, risulta infatti che il convenuto __________ PI 1 ha presentato un allegato di risposta spiegando le ragioni della scritta e producendo in sede di duplica le prove da assumere, tra le quali il contratto 4.8.1999 con la cancellazione incriminata (cfr. verbale di udienza 17.9.1999, doc. S, allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1). Per il che, il pretore - al momento della produzione del predetto contratto - era a conoscenza dell'istoriato dell'annotazione: la tesi dell'istante secondo cui \"l'astuzia si è concretizzata quando il PI 1 e il suo legale hanno sottaciuto al pretore di aver alterato il documento originale che comprovava il pagamento dell'acconto\" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 4) appare pertanto infondata, essendo note al giudice civile le versioni delle parti al proposito ed attestando lo scritto incriminato sia la dicitura sia la cancellazione (eseguita in modo unilaterale).\nNon si impone quindi di approfondire il caso, segnatamente confrontandosi con gli ulteriori presupposti di cui alla disposizione in questione.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004 del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.\n5. Il gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}