{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-211_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42870&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bd8fdc3fcdb237e602b68ff8d8828e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:42", "Checksum": "691a8562d72cbe3068a2e06d28587953", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.\n\n2.4.\nCiò posto, la successiva cancellazione della dicitura in questione - che comunque permette di leggere la frase (doc. T, allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1; cfr. anche AI 16) - non ha una portata giuridica a' sensi di legge, ritenuto come la scritta \"27.7.99 Ricevuto x acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)\" configuri una semplice annotazione dell'istante sulla copia del contratto in suo possesso, senza alcun carattere probatorio. Il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto deve godere, per costituire falso ideologico, di particolare credibilità sia per il valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26 ss.): ora, detto appunto - quale semplice nota, che non beneficia di una credibilità particolare conferita dalla legge o da chi lo ha redatto (__________PI 1 essendo mera controparte dell'istante in un contratto di deposito/trasloco) - appare inidoneo a provare in un senso o nell'altro i fatti enunciati. La circostanza che lo scritto sarebbe stato esibito ad agenti della Polizia cantonale, intervenuti su richiesta dell'istante il 30.7.1999, appare pertanto irrilevante. La medesima conclusione si impone in relazione alla fattura di cui al doc. Q - che non avrebbe indicato i contestati acconti (allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) -, essa non possedendo, di principio, una garanzia oggettiva sufficiente per costituire una falsità ideologica in documenti (cfr., al proposito, DTF 121 IV 131; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 65 ad art. 251 CP).\n2.5.\nLa valutazione della portata probatoria del doc. T (allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) spetta del resto al giudice civile, come ben emerge dal giudizio 18.3.2004 del pretore del distretto di __________, che - accogliendo la petizione presentata dal denunciato - ha evidenziato che \"(…) il versamento di fr. 3'000.-- figura iscritto unicamente sulla copia del contratto in possesso dell'attore, e non su quella in possesso del convenuto. Come rettamente rilevato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere del 1 luglio 2002, a tale documento non può essere riconosciuto alcun carattere probatorio, primo perché non essendo in possesso del convenuto al medesimo non può essere attribuito alcun valore di ricevuta, ed in secondo luogo perché qualora l'attore avesse inteso ottenere un pagamento indebito egli non si sarebbe limitato a tirare una riga sulla scritta lasciandone intravedere i contenuti: logica vuole che se così fosse stato egli avrebbe provveduto ad altro tipo di cancellazione, se non addirittura ad evitare di produrre quel documento in causa (…)\" (decisione 18.3.2004, p. 9; inc. __________).\n3. 3.1.\nGiusta l'art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP; cfr. anche, in relazione alla truffa processuale, DTF 122 IV 197).\n"}