{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-211_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42870&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bd8fdc3fcdb237e602b68ff8d8828e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:42", "Checksum": "691a8562d72cbe3068a2e06d28587953", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.\n\n\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1.\nGiusta l'art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP).\n2.2.\nCome esposto, l'istante ha incaricato il denunciato del trasloco delle suppellettili di famiglia; in questo contesto, __________ PI 1 avrebbe preteso, tra l'altro, il versamento di fr. 6'000.--, importo che __________ IS 1 gli avrebbe consegnato in due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno il 27.7.1999 [\"Il PI 1 prendeva i soldi e segnava, in presenza del IS 1, l'acconto ricevuto di fr. 3'000.--, con tanto di firma, sull'esemplare del suo contratto (doc. T). Il PI 1 non rilasciava però alcuna ricevuta al IS 1, il quale in buona fede e sotto stress per il trasloco non si rendeva conto e non dava peso alla cosa\", denuncia penale 13/14.10.1999, p. 2, AI 1], rispettivamente il 28.7.1999 (\"Alla fine, il PI 1 chiedeva al IS 1 di dargli un altro acconto di fr. 3'000.--, cosa che purtroppo il IS 1 faceva consegnando la somma nelle mani del PI 1, anche questa volta senza ricevuta\", denuncia penale 13/14.10.1999, p. 2, AI 1).\n2.3.\nIl denunciato ha asserito al proposito che \"nel corso dell'estate 1999 sono stato contattato da IS 1 per eseguire la riconsegna dei mobili. Consegna che però non poteva mai avvenire perché la nuova casa di abitazione del denunciante non era mai pronta. (…). Ad un certo punto ho sollecitato IS 1 a fissare la data definitiva e a pagare sia l'acconto di Frs. 1'000.-- pattuito per la riconsegna, sia a saldare l'importo dovuto per il deposito dei mobili. Preciso che dissi a IS 1 che non avrei eseguito la riconsegna dei mobili se non avesse provveduto a saldare quanto dovuto. Ciononostante, IS 1 non ha pagato nulla. Ad un dato momento siamo riusciti a stabilire la data del trasloco. Il 27.7.1999, IS 1 mi ha raggiunto, da una mia cliente, presso la quale stavo eseguendo un trasloco, con l'intenzione di versare Frs. 3'000.-- quale acconto per la riconsegna dei mobili. Siccome sulla copia del contratto in mio possesso avevo indicato che detto importo sarebbe stato versato quale acconto per il deposito del mobilio e non per la sua riconsegna, IS 1 si è rifiutato di versarlo. Al che ho classato il documento in mio possesso e ho continuato il mio lavoro, rifiutandomi di fare il trasloco il giorno dopo\" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 2, AI 17). Ha di seguito precisato - in relazione al contestato acconto di data 28.7.1999 - che \"non ho chiesto nessun acconto o altro pagamento, perché era sottinteso che IS 1 avrebbe saldato i costi di deposito al momento della verifica della metratura, ed i costi di trasporto a consegna terminata\" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17), affermando inoltre - con riferimento alla scritta \"27.7.99 Ricevuto x acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)\" - che \"la riga con la quale figura stralciata l'iscrizione dell'avvenuto pagamento sul contratto non è stata fatta da me, in quell'occasione, ma dall'avv. __________, in un secondo tempo. Avvocato, questo, al quale mi ero inizialmente rivolto per i fatti in questione\" (verbale di interrogatorio 15.5.2002, p. 3, AI 17; cfr. anche verbale di interrogatorio 19.6.2002 dell'avv. __________ __________, AI 20).\n"}