{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-211_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42870&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bd8fdc3fcdb237e602b68ff8d8828e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:42", "Checksum": "691a8562d72cbe3068a2e06d28587953", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.211\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa processuale. falsità in documenti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 1.7.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 13/14.10.1999 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di mancata truffa, falsità in documenti, sub. appropriazione indebita e appropriazione semplice; |\nrichiamate le osservazioni 16/17.7.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 13/14.10.1999 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di mancata truffa, falsità in documenti, sub. appropriazione indebita e appropriazione semplice in relazione all'asserito versamento in data 27.7.1999 e 28.7.1999 a favore di quest'ultimo - incaricato del trasloco delle suppellettili della famiglia IS 1 al suo deposito, rispettivamente al nuovo domicilio (cfr. contratti 4.9.1998 e 10.9.1998, doc. A e B, allegati alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1) -, che lo contesta, di due acconti di fr. 3'000.-- ciascuno ed alla produzione - nell'ambito della causa civile - del contratto 4.9.1998, scritto che avrebbe falsificato cancellando con una riga l'annotazione \"27.7.99 Ricevuto x acconto deposito Fr. 3'000.-- (tremila)\" (doc. T, allegato alla denuncia penale 13/14.10.1999, AI 1).\nLa fattispecie è parimenti sfociata in procedimenti civili davanti alle Preture della giurisdizione di __________ [che con decreto 6.12.1999, confermato il 14.3.2000 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, ha stralciato la procedura dai ruoli, assegnando ad __________ PI 1 un termine per richiedere giudizialmente lo svincolo in suo favore della garanzia depositata dal qui istante, inc. __________] e del distretto di __________ (che con giudizio 18.3.2004, cresciuto in giudicato, ha - tra l'altro - accolto la petizione presentata dal denunciato, condannando __________ IS 1 a versargli l'importo di fr. 10'789.60, oltre interessi, inc. __________).\nb. Con decisione 1.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che \"(…) per quanto attiene all'asserito versamento della somma di complessivi Frs. 6'000.--, dagli atti non emergono elementi che permettano di ritenere che il pagamento sia effettivamente avvenuto, (…)\", che \"le versioni rese dalle parti a questo riguardo sono completamente discordanti\", che \"a prescindere dal fatto che vi sono seri indizi per ritenere che la riga incriminata sia stata tracciata effettivamente da terzi (e non dal denunciato), così come da lui sostenuto (cfr. deposizione testimoniale dell'avv. __________ __________ del 19.6.2002), non è comunque provato che il denunciato abbia prodotto il documento oggetto del contendere, nell'ambito della causa civile che lo oppone al denunciante, a scopo di inganno, (…)\" (decreto di non luogo a procedere 1.7.2002, p. 2) e che - con riferimento alle ipotesi accusatorie giusta gli art. 137 e 138 CP - l'asserita somma corrisposta a titolo di acconto (e quindi per il pagamento di prestazioni del denunciato) non era cosa altrui, rispettivamente valore patrimoniale affidato.\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti e truffa, sostenendo sostanzialmente - riassunta la fattispecie di cui alla denuncia penale - che \"il denunciato ha (…) ricevuto i due acconti; ha riconosciuto di aver ricevuto almeno il primo acconto segnandolo con tanto di data e firma sull'originale del contratto; ha in seguito negato di aver ricevuto tali acconti; ha indotto il suo legale a cancellare la ricevuta scritta sul documento originale e ha utilizzato questo documento contraffatto in causa per ingannare i giudici provando di non aver mai ricevuto gli acconti contestati\" (istanza di promozione dell'accusa 12/15.7.2002, p. 3).\nDelle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio."}