che, del resto a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito; infatti, dalla documentazione prodotta agli atti non emerge alcun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati; giova inoltre rilevare che le questioni sollevate dall’istante sono di natura prettamente civilistica e vanno risolte, se del caso, in altra sede; che tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 CPP, 137, 138, 141 e 160 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr.