60.2003.181); che l’istante, dopo aver esposto i fatti, si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asserendo che questi si sarebbe basato su un’errata premessa - ossia il fatto che la PI 3 fosse divenuta proprietaria dell’autovettura -, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria in merito ai reati ipotizzati e senza neppure confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi di questi reati; che pertanto l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, siccome non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa;