che l’istante, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, assevera che “(…) il veicolo è senza ombra di dubbio rimasto in proprietà esclusiva della ditta leasing”, evincibile, a suo giudizio, dal contenuto del contratto, segnatamente alla cifra 2.1, e che pertanto la PI 3 non ha né acquistato l’autovettura in questione e tantomeno ne è divenuta proprietaria (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 4); sostiene inoltre che il magistrato inquirente, basandosi “(…) su questa errata premessa” non è più entrato “(…) nel merito dell’esame di eventuali estremi penali nei confronti delle parti menzionate nella sua stessa decisione”, che “l’istanza deve pertanto essere accolta