art. 715 CC);”, che “di conseguenza si può tranquillamente affermare che, con la consegna del veicolo alla __________, si è assistito al trapasso di proprietà dell’oggetto tra il garage venditore e la __________ come parte acquirente”, che “a questo punto (…) appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri reati menzionati in denuncia non potendo la denunciante vantare la proprietà dell’oggetto” e che inoltre “la vertenza riveste quindi carattere puramente civile e di conseguenza deve essere evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere 19.4.2002, p. 2);