{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-135_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43023&nX40_KEY=4711296&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "81c8a87edd4c979b7cea2888d7afcb9e"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2002.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:47:26", "Checksum": "8fec4a882c3fa01a24d3dfeada661cc1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità.\n\n\nche secondo prassi di questa Camera la completazione delle informazioni preliminari viene di principio ordinata d’ufficio soltanto nell’ambito di un’istanza di promozione dell’accusa e quando occorrono altre prove per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa (cfr. decisione 16.2.2004, inc. 60.2003.181);\nche l’istante, dopo aver esposto i fatti, si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asserendo che questi si sarebbe basato su un’errata premessa - ossia il fatto che la PI 3 fosse divenuta proprietaria dell’autovettura -, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria in merito ai reati ipotizzati e senza neppure confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi di questi reati;\nche pertanto l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, siccome non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa;\nche, del resto a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito; infatti, dalla documentazione prodotta agli atti non emerge alcun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati; giova inoltre rilevare che le questioni sollevate dall’istante sono di natura prettamente civilistica e vanno risolte, se del caso, in altra sede;\nche tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 137, 138, 141 e 160 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.\n3. Intimazione:\n-\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}