{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-135_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43023&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "81c8a87edd4c979b7cea2888d7afcb9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:24", "Checksum": "5ce9a99c55760919878ba2e99091ef1f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità.\n\n\nche l’istante, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, assevera che “(…) il veicolo è senza ombra di dubbio rimasto in proprietà esclusiva della ditta leasing”, evincibile, a suo giudizio, dal contenuto del contratto, segnatamente alla cifra 2.1, e che pertanto la PI 3 non ha né acquistato l’autovettura in questione e tantomeno ne è divenuta proprietaria (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 4); sostiene inoltre che il magistrato inquirente, basandosi “(…) su questa errata premessa” non è più entrato “(…) nel merito dell’esame di eventuali estremi penali nei confronti delle parti menzionate nella sua stessa decisione”, che “l’istanza deve pertanto essere accolta per errata applicazione del diritto circa il contenuto del contratto leasing (erronea supposizione che la proprietà sia trapassata alla beneficiaria del leasing)” e che “se ne deduce che per questi motivi appaiono date le premesse per entrate nel merito dell’esame dei presupposti per la promozione dell’accusa (…)”, per i reati invocati dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 5);\nche con scritto 23/24.5.2002 il patrocinatore dell’istante ha informato questa Camera che “(…) il Signor PI 2 ha provveduto finalmente in data odierna a riconsegnare l’autoveicolo in questione alla mia mandante, dopo averlo dovuto a sua volta riprenderlo dal renitente Signor PI 1 presso il Garage __________ __________ __________, __________”, a seguito della notifica di un precetto esecutivo civile ai sensi degli art. 489 e ss. CPP, ritenendo quindi “pacifica (…) la questione sulla proprietà” (scritto 23/24.5.2002);\nche con scritto 17.8.2004 questa Camera, considerato il contenuto della suindicata lettera, ha chiesto al patrocinatore dell’istante se la sua assistita fosse ancora intenzionata a mantenere l’istanza in esame;\nche con lettera 23/24.8.2004 il patrocinatore dell’istante ha informato questa Camera che la sua assistita era ancora interessata al mantenimento di questo procedimento penale, rilevando contestualmente che siccome __________ PI 2 ha “(…) parzialmente estinto il debito nei confronti della società IS 1, potrebbe almeno per quest’ultimo, speriamo a breve termine, cadere l’interesse della mia patrocinata” e che “per il sig. PI 1 ed i responsabili della PI 3 rimane invece intatto l’interesse” (scritto 23/24.8.2004);\nche in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;\nche il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;\nche in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;\nche seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;\nche giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari;\nche la completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110);\nche un’istanza di promozione dell’accusa comporta, tra l’altro, la precisa indicazione dei reati per i quali è postulata e la puntuale descrizione dei seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati (cfr. art. 188 lit. b CPP);\nche l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti dei denunciati e non indica nemmeno per quali ipotesi di reato si dovrebbe, se del caso, promuovere l’accusa;\nche dalla lettura del gravame risulta che l’istante chiede inoltre, in base alla disposizione di cui all’art. 186 cpv. 4 CPP, “(…) di ordinare ad altro procuratore pubblico di procedere alle occorrenti indagini” (istanza 3/6.5.2002, p. 5);"}