{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-135_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43023&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "81c8a87edd4c979b7cea2888d7afcb9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:24", "Checksum": "5ce9a99c55760919878ba2e99091ef1f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.135\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 19.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 2.4.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, e PI 3, __________, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, sottrazione di una cosa mobile e ricettazione; |\nrichiamate le osservazioni 17.5.2002 del procuratore pubblico e 15/17.5.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nritenuto che in data 7.3.2001 la PI 3 è stata radiata d’ufficio dal registro di commercio di __________ e che la stessa non ha lasciato alcun recapito presso la Posta di __________ (cfr. buste di intimazione agli atti), questa Camera non ha pertanto potuto intimarle l’istanza 3/6.5.2002, rispettivamente le osservazioni formulate dalle altre parti;\nrilevato che __________ PI 2 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche in data 20.11.2000 la IS 1, società con sede a __________, ha concluso un contratto leasing con l’allora PI 3, __________, rappresentata da __________ PI 2, “(…) che firmava anche a titolo di debitore solidale, con oggetto il finanziamento per l’acquisto di una vettura __________ (di seconda mano) ad un prezzo di CHF 35'000.--, automobile fornita direttamente alla __________. dal garage __________ __________ di __________ __________” (decreto di non luogo a procedere 19.4.2002, p. 1);\nche il 2.4.2002 la IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha sporto denuncia penale nei confronti __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita, rispettivamente appropriazione semplice, eventualmente sottrazione di una cosa mobile o altro reato, asserendo che “ben presto il beneficiario del leasing si rivela un inadempiente cronico e di conseguenza numerosi saranno i solleciti di pagamento uniti a distinte delle rate scadute (…) e a diffide di disdetta contrattuale con minaccia di restituzione della vettura”, che successivamente ha chiesto “(…) di ritirare la vettura dietro pagamento del saldo residuo” e che “la fattura però non fu mai pagata e nel frattempo la PI 3 è caduta in fallimento (...) e le persone responsabili si sono rese irreperibili” (denuncia penale 2.4.2002, p. 2; doc. C, doc. D, doc. E, doc. F e doc. G ivi allegati); ha inoltre esposto che “in seguito ad alcune telefonate è stato accertato che l’auto non si trovava più in possesso della società fallita e nemmeno in possesso di eventuali soci o amministratori, ma che era stata portata senza autorizzazione al Signor __________ (recte: PI 1) presso il garage __________ __________ di __________ ad __________”, sostenendo parimenti che il suo legale ha intimato a quest’ultimo “(…) l’ordine di consegna dell’auto, risp. (…)” gli ha concesso “(…) la possibilità dell’acquisto ad un prezzo fissato a Fr. 30'500.-- (…)“, senza tuttavia ottenere alcunché (denuncia penale 2.4.2002, p. 2; doc. K, doc. L, doc. M, doc. N, doc. O e doc P ivi allegati); ha infine asseverato che __________ PI 1 non sarebbe intenzionato né a restituire l’autovettura di proprietà della IS 1, né ad acquistarla e che quest’ultimo “(…) nemmeno giustifica in qualche modo il possesso illegale dell’autovettura in questione!”, chiedendone contestualmente il sequestro e costituendosi parte civile (denuncia penale 2.4.2002, p. 3);\nche con decisione 19.4.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “nel caso concreto già i presupposti oggettivi del reato di appropriazione indebita ipotizzato in denuncia non risultano realizzati: non solo la denunciante non ha affidato alcunché, e men che meno il veicolo in questione, al denunciato ma non lo ha fatto neppure nei confronti della __________ o di suoi rappresentanti”, che “il contratto di leasing 20.11.2000 prevedeva delle rate mensili di CHF 771.60, per 48 rate tra il 01.12.2000 e il 30.11.2004, ed un prezzo di riscatto finale di CHF 8'000.-- e, già a prima vista, dimostra di essere o un contratto di vendita a rate o di finanziamento puro e semplice ma non può essere confuso con un contratto di noleggio; non risulta inoltre che vi siano annotazioni di riserve di proprietà iscritte al competente Ufficio esecuzioni (cfr. art. 715 CC);”, che “di conseguenza si può tranquillamente affermare che, con la consegna del veicolo alla __________, si è assistito al trapasso di proprietà dell’oggetto tra il garage venditore e la __________ come parte acquirente”, che “a questo punto (…) appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri reati menzionati in denuncia non potendo la denunciante vantare la proprietà dell’oggetto” e che inoltre “la vertenza riveste quindi carattere puramente civile e di conseguenza deve essere evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere 19.4.2002, p. 2);\nche con il presente gravame la IS 1 chiede - nel petitum - che l’istanza venga accolta e che pertanto sia “(…) fatto ordine ad altro procuratore pubblico di assumere le occorrenti indagini e di ordinare il sequestro del veicolo” (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 5);"}