L’istanza è respinta, senza necessità di confrontarsi con il merito. La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. L’istanza è respinta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.