decisione TF __________ del 29.4.2002, p. 25 ss.). I fatti, anche in questo caso, erano infatti sempre attinenti al postribolo __________, __________. IS 1 ha peraltro presentato l’istanza di indennità siccome, a quel momento, prosciolto dai reati di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione e riciclaggio di denaro: già per suo dire, pertanto, la domanda è – essendo venute meno le ragioni che, allora, la potevano giustificare – infondata: l’istante non è legittimato, perché non accusato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP, a presentare domanda di risarcimento. 4. L’istanza è respinta, senza necessità di confrontarsi con il merito.