L’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto (FF 2006 p. 1231). Nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3). La Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria giurisprudenza, che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato.