Il Tribunale federale, con sentenza 29.4.2002, ha parzialmente accolto il gravame presentato il 4.7.2001 dal magistrato inquirente, rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi [“Discende da quanto precede che il gravame deve essere accolto e la sentenza annullata nella misura in cui viene constatata la violazione dell’art. 196 CP (tratta di esseri umani), ribadendo che l’attività di tratta concerne l’insieme delle ragazze contemplate nella sentenza del giudice di merito, ossia 87 in tutto. L’autorità cantonale dovrà altresì riesaminare le questioni dell’imputazione di riciclaggio di denaro e della confisca” (decisione 29.4.2002, p. 30, inc.