{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-106_2008-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96964&nX40_KEY=4921873&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2c63d9014667a87f5fab46f7fa2733e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:24:14", "Checksum": "f91d6fbf9ec344a85ff64acc09558da5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106\nRegesto:\nIstanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto\n\n3.2.\n3.2.1.\nLa Corte delle assise correzionali ha ben indicato i reati per i quali, precedentemente al suo giudizio 17.10.2007 (inc. TPC __________), gli accusati erano stati ritenuti colpevoli:\n“considerato altresì che, con la citata sentenza 23 maggio 2003, la Corte di Cassazione e di revisione penale, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, riformando i dispositivi ni. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte della Assise Correzionali di __________ ha riconosciuto __________ e IS 1 autori colpevoli di tratta degli esseri umani per aver avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria \"__________\" a __________ da loro gestita congiuntamente,\nconstatato che, per quanto ancora riguarda il reato di tratta degli umani, sono cresciuti in giudicato i dispositivi ni. 1.1.2 e 2.1.2 della sentenza 17.1.2001, per il che si ha :\n- che __________ è altresì autrice colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato alla prostituzione 38 ragazze attive in differenti locali ticinesi, nel periodo settembre 1998 - 5.3.2000 (dispositivo n. 1.1.2);\n- che IS 1 è altresì autore colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato alla prostituzione 5/6 donne attive presso il ristorante __________, nel periodo agosto 1999/settembre 1999 (dispositivo n. 2.1.2);\nritenuto inoltre che - come indica l'evocata sentenza 23 maggio 2003 della Corte di Cassazione di revisione penale (a pag. 9) - formano oggetto di condanna definitiva (da considerare nella ricommisurazione della pena) i seguenti dispositivi:\n- dispositivo n. 1.3 che dichiara __________ autrice colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;\n- dispositivo n. 1.4 che dichiara __________ autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;\n- dispositivo n. 2.3 che dichiara IS 1 autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;\n- dispositivo n. 2.4 che dichiara IS 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;\n- dispositivo n. 2.5 che dichiara IS 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulle armi;\n- dispositivo n. 5.3 che ordina la confisca di una pistola;” (decisione 17.10.2007 della Corte delle assise correzionali di __________, p. 3 s., inc. TPC __________).\nLa suddetta Corte, come già esposto, ha inoltre ritenuto IS 1 colpevole del reato di riciclaggio di denaro (decisione 17.10.2007, p. 8, inc. TPC __________).\n3.2.2.\nL’atto di accusa 15.11.2000 (ACC __________) non è stato tuttavia confermato nella sua totalità; si pone quindi la questione a sapere se il qui istante possa comunque essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP per le fattispecie non oggetto di condanna e pertanto se sia legittimato a postulare un risarcimento.\nOccorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP.\nI lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto, segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame. L’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto (FF 2006 p. 1231). Nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3).\nLa Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria giurisprudenza, che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato. Considera nondimeno prosciolto l’accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re S.K., inc. __________). L'art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte con giudizio __________ del 7.3.2006).\n3.2.3.\nNella fattispecie le imputazioni di cui all’atto di accusa concernevano pacificamente, come ben si evince dalla lettura dell’atto stesso (ACC __________), il medesimo complesso di fatti.\nLa circostanza, per esempio, che il qui istante sia stato assolto dal reato di riciclaggio di denaro “per la spedizione all’estero di ulteriori somme di denaro, nel periodo ottobre 1998 – fine 1999” (decisione 17.10.2007, p. 8, inc. TPC __________) non permette pertanto di reputarlo prosciolto giusta l’art. 317 CPP, questa fattispecie essendo strettamente connessa agli ulteriori fatti per i quali, invece, è stato condannato. La medesima conclusione si impone anche con riferimento al suo proscioglimento dall’imputazione di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (cfr. decisione TF __________ del 29.4.2002, p. 25 ss.). I fatti, anche in questo caso, erano infatti sempre attinenti al postribolo __________, __________.\nIS 1 ha peraltro presentato l’istanza di indennità siccome, a quel momento, prosciolto dai reati di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione e riciclaggio di denaro: già per suo dire, pertanto, la domanda è – essendo venute meno le ragioni che, allora, la potevano giustificare – infondata: l’istante non è legittimato, perché non accusato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP, a presentare domanda di risarcimento."}