{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-106_2008-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96964&nX40_KEY=4921873&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2c63d9014667a87f5fab46f7fa2733e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:24:14", "Checksum": "f91d6fbf9ec344a85ff64acc09558da5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106\nRegesto:\nIstanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto\n\n\n1. Giusta l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.). La domanda deve essere presentata dall’accusato prosciolto entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 cpv. 1 CPP).\n2. Il procedimento penale promosso a carico, tra l’altro, di IS 1 si è concluso con il giudizio 17.10.2007 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________). L’istanza è stata introdotta il 2/3.4.2002, ossia ben prima della conclusione definitiva del procedimento medesimo [che si è prolungato, prima, davanti al Tribunale federale (inc. TF __________), poi, alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) e, infine, alla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________)].\nL’istanza, a prescindere dalla questione a sapere se possa comunque essere considerata tempestiva giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP, è/era – come si è manifestato dopo la sua introduzione – (molto) prematura nel merito, circostanza che concerne la legittimazione del qui istante a presentare la domanda di indennità.\n3. 3.1.\nIS 1 rileva che – con giudizio 29.5.2001 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) – è stato prosciolto dalle imputazioni di tratta di esseri umani, di promovimento della prostituzione e di riciclaggio di denaro. Il fatto che, con medesimo giudizio, sia stato condannato alla pena di due mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, ed alla multa di CHF 4'000.-- per infrazione/contravvenzione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e per infrazione alla legge federale sulle armi non osterebbe all’istanza giusta l’art. 317 CPP. Sarebbe infatti evidente, a suo dire, che non sarebbero stati i citati reati minori a dare avvio al procedimento penale nei suoi confronti; gli inquirenti avrebbero promosso il procedimento penale in considerazione dell’attività a luci rosse che si svolgeva presso l’__________, __________. Il carcere preventivo sarebbe stato ordinato per gravi indizi di colpevolezza a’ sensi degli art. 195 CP (promovimento della prostituzione), 196 CP (tratta di esseri umani) e 305bis CP (riciclaggio di denaro); la detenzione preventiva sarebbe pertanto stata illegale/ingiusta siccome assolto. Da qui, di conseguenza, l’istanza 2/3.4.2002 di IS 1.\nSennonché, come detto, il procedimento penale a suo carico non si è concluso con la sentenza 29.5.2001 (inc. CCRP __________), con la quale – unitamente a __________ – era effettivamente stato prosciolto dalle imputazioni di tratta di esseri umani, di promovimento della prostituzione e di riciclaggio di denaro; esso è sfociato, in realtà, nelle decisioni 23.5.2003 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) – che ha condannato gli accusati per titolo di tratta di esseri umani – e 17.10.2007 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) – che ha condannato gli accusati per titolo di riciclaggio di denaro –.\n"}