{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-106_2008-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96964&nX40_KEY=4921873&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2c63d9014667a87f5fab46f7fa2733e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:24:14", "Checksum": "f91d6fbf9ec344a85ff64acc09558da5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.02.2008 60.2002.106\nRegesto:\nIstanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto\n\n\ne. Con istanza 2/3.4.2002 IS 1 ha chiesto, in applicazione dell’art. 317 CPP, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino fosse condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 241'423.85, di cui CHF 29'121.85 per spese legali, CHF 202'302.-- per danni materiali e CHF 10'000.-- per torto morale. L’istante ha contestualmente segnalato che il giudizio 29.5.2001, sul quale si fondava la sua domanda, era stato impugnato dal procuratore pubblico al Tribunale federale, che non si era ancora pronunciato. Ha quindi chiesto che l’istanza venisse evasa soltanto dopo tale decisione.\nDelle argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.\nf. Il Tribunale federale, con sentenza 29.4.2002, ha parzialmente accolto il gravame presentato il 4.7.2001 dal magistrato inquirente, rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi [“Discende da quanto precede che il gravame deve essere accolto e la sentenza annullata nella misura in cui viene constatata la violazione dell’art. 196 CP (tratta di esseri umani), ribadendo che l’attività di tratta concerne l’insieme delle ragazze contemplate nella sentenza del giudice di merito, ossia 87 in tutto. L’autorità cantonale dovrà altresì riesaminare le questioni dell’imputazione di riciclaggio di denaro e della confisca” (decisione 29.4.2002, p. 30, inc. TF __________)].\ng. Con ordinanza 13.5.2002 – su richiesta 6/7.5.2002 di IS 1 – l’allora presidente della Camera dei ricorsi penali, giudice Ivo Eusebio, ha disposto la sospensione del procedimento di cui all’istanza 2/3.4.2002 in attesa di giudizio definitivo.\nh. Il 23.5.2003 la Corte di cassazione e di revisione penale – in considerazione della sentenza 29.4.2002 dell’Alta Corte (inc. TF __________), pronunciandosi sui ricorsi 23.2.2001 di IS 1, 26.2.2001 di __________ e 26.2.2001 del procuratore pubblico contro la decisione 17.1.2001 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) – ha parzialmente accolto i gravami del magistrato inquirente e degli accusati, riconoscendo questi ultimi autori colpevoli di tratta di esseri umani rispettivamente rinviando gli atti ad un’altra Corte per un nuovo giudizio [“(…), i ricorsi di __________ e IS 1 vanno respinti nella misura in cui riguardano la condanna per tratta di esseri umani e la confisca di fr. 20'000.--, oltre che di fr. 19'806.10, mentre vanno accolti nella misura in cui sono diretti contro la condanna per riciclaggio di denaro. Il ricorso del procuratore pubblico va, a sua volta, accolto nella misura in cui è diretto contro il proscioglimento dall’imputazione di tratta di esseri umani riferita alla ventina di ragazze ingaggiate direttamente dagli imputati, contro la mancata condanna degli stessi per riciclaggio di denaro relativamente a un importo più elevato di quello stabilito dalla Corte di assise (fr. 10'000.--) e contro la mancata confisca di somme eccedenti quelle stabilite dalla Corte medesima (fr. 40'000.-- circa). Il ricorso del procuratore pubblico va respinto invece nella misura in cui è diretto contro il proscioglimento dall’accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, il Tribunale federale avendo respinto su tal punto il ricorso a esso inoltrato. La causa va rinviata infine alla Corte di assise per nuovo giudizio sull’imputazione di riciclaggio di denaro e sulla confisca, come pure per la ricommisurazione della pena, principale e accessoria” (decisione 23.5.2003, p. 10 s., inc. CCRP __________)].\ni. Con decisione 17.10.2007 la (nuova) Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato __________ e IS 1 coautori colpevoli di riciclaggio di denaro “per avere, sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro provento da crimini, inviato all’estero somme di denaro per un ordine di grandezza di circa fr. 15'000.--, da diverse località del Ticino, nel periodo gennaio - 3 maggio 2000”, rispettivamente li ha prosciolti dal reato di riciclaggio di denaro “per la spedizione all’estero di ulteriori somme di denaro, nel periodo ottobre 1998 – fine 1999” (decisione 17.10.2007, p. 8, inc. TPC __________). Quindi, “(…) considerato che la pena odierna deve essere commisurata tenendo conto per entrambi dei reati già cresciuti in giudicato di tratta di esseri umani, di infrazione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, nonché, per il solo IS 1, di infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e munizioni” (decisione 17.10.2007, p. 9, inc. TPC __________), ha condannato __________ alla pena detentiva di ventitre mesi (aggiuntiva a quella di quindici giorni di detenzione e di CHF 1'000.-- di multa di cui al decreto di accusa 10.11.2003) ed alla multa di CHF 7'000.--, rispettivamente IS 1 – giudicato anche per infrazione/contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti di cui all’atto di accusa 19.4.2007 (ACC __________) – alla pena detentiva di due anni ed alla multa di CHF 4'000.--, pene detentive sospese condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. La sentenza non è stata impugnata.\nin diritto"}