L’istanza è accolta e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per approfondire la fattispecie. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta. § Di conseguenza: 1.1. Il decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 è annullato. 1.2. Il procuratore pubblico incaricato dal Ministero pubblico completerà le informazioni preliminari ai sensi dei considerandi ed in seguito si pronuncerà nuovamente sul seguito dell’azione penale in merito a questa fattispecie.