2.2. Giusta l'art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione. Il reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o da un funzionario (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 2 ad art. 320 CP; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 5 ad art. 320 CP).