1.3. L’istanza in oggetto non è un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 cpv. 1 CPP, bensì un’istanza di completazione delle informazioni preliminari in virtù dell’art. 186 cpv. 4 CPP. L’istante ritiene correttamente di non poter presentare un’istanza di promozione dell’accusa contro ignoti (cfr. istanza di promozione dell’accusa 11/12.1.2001, p. 10), poiché la promozione dell’accusa può essere effettivamente ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP) e nel caso in esame le informazioni preliminari assunte non hanno potuto identificare il oppure i possibili autori. L’istanza di completazione è perciò ricevibile.