La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi. Anzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.