L’istante dopo aver esposto i fatti contesta le conclusioni cui è giunto l’allora procuratore pubblico dapprima in relazione alla circostanza che quest’ultimo abbia ritenuto che “il fatto - noto - che sia in corso una procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta”, evidenziando che “(…) il fatto non è - non era - noto, ma è stato reso noto tramite le confidenze fatte illegalmente da __________ __________ __________ al giornalista” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 6 e 7).